Questa pagina contiene una raccolta di quesiti ricevuti al Centralino del nostro sito o alla nostra mail.
Perchè e’ cosi difficile oggi ottenere la OG11?
La OG11 e’ la categoria soa piu’ complicata da ottenere, poichè per averla, bisogna dimostrare di aver eseguito contemporaneamente nello stesso cantiere, sia lavori elettrici (Os30) che termici e di condizionamento (Os28) che idrici sanitari e antincendio (OS3), e inoltre, averli eseguiti in percentuali ben definite. Le consigliamo pero’ di non ostinarsi sulla Og11, poichè , in seguito a questa importante modifica del Regolamento attuata qualche anno fa, anche le Stazioni appaltanti non possono arbitrariamente emettere un bando in OG11 soltanto perche’ sono impianti elettrici: per essere classificato come Og11 un bando deve riportare tutte e tre le categorie specialistiche che compongono le categorie. Quindi, ultimamente sono piu’ presenti bandi nelle specialistiche che non nella Generale Og11.
Il mio consulente soa mi aveva promesso l’attestazione rapida, ma i tempi si sono dilungati in maniera spropositata, fino a che i 6 mesi previsti per l’istruttoria sono scaduti, e mi sono ritrovato a dover pagare l’Organismo comunque.
Il consulente Soa, se opportunamente preparato, non promette mai l’attestazione, poiché e’ sempre l’organismo Soa che svolge l’istruttoria, e gli eventi di un ‘istruttoria soa sono spesso imprevedibili. Un buon Consulente però, è in grado di porle tutte quelle domande e di visionare tutti i documenti, per un valido esame dei requisiti in maniera preliminare. Forse il suo referente è stato solo un segnalatore o un promotore, oppure semplicemente non l’ha seguita abbastanza.
Quali verifiche esegue un Organismo Soa prima di rilasciare l’Attestato Soa?
Ogni documento consegnato dall’impresa cliente all’Organismo di Attestazione, viene controllato, prevalentemente attraverso una controverifica presso i Terzi che hanno firmato o emesso il documento stesso. Ad Esempio, un titolo di studio, viene “inviato a verifica” presso l’Istituto scolastico che l’ha rilasciato, oppure un certificato di Esecuzione Lavori viene “inviato a verifica” presso il committente e il direttore lavori che l’ha sottoscritto, oppure un Titolo Autorizzativo viene “inviato a verifica” presso il Comune o la Stazione appaltante che l’ha emesso. Se durante l’istruttoria Soa uno di questi processi di verifica non ha esito positivo, l’impresa rischia una segnalazione presso L’Autorità Nazionale Anticorruzione di Falso in Atto pubblico (procedimento in gergo detto “Comma Ter”).
Cos’e la disciplina dell’Avvalimento Soa e cosa comporta?
Con l’attenuarsi delle pratiche basate sulle cessioni, di cui al punto precedente, ha preso piede la disciplina dell’Avvalimento, ovvero di quella possibilità, per l’impresa che non abbia ancora maturato i requisiti soa, di partecipare ugualmente a un Bando di Gara, facendosi “prestare” l’Attestato da una impresa qualificata (dietro una Royalty); tale disciplina e’ consigliabile attuarla soltanto con imprese che si conoscono molto bene, poiché, dal punto di vista legale, entrambe le imprese sono solidamente responsabili sotto tutti i punti di vista, per tutta la durata del cantiere. Con il nuovo DPR 50/2016, e’ stata preclusa la possibilità di avvalersi di terza impresa, per le categorie Super-specialistiche (impiantistiche e appartenenti a lavori su Beni tutelati).
Il mio organismo, dopo 10 anni, mi ha declassato la categoria OG11, vorrei sapere perchè.
Il suo Organismo sicuramente le ha dato una spiegazione valida. La spiegazione probabilmente è nel fatto che la categoria Og11, sempre con il DPR 207/2010, ha variato i suoi parametri, ovvero, per ottenerla, bisogna dimostrare quasi il doppio dei requisiti tecnici che invece erano validi fino all’ entrata a in vigore del DPR 207/2010.
Il mio consulente Soa vuol convincermi a sottoscrivere ugualmente un contratto in Os7, quando invece la categoria che mi serve è la OG1
Il suo consulente, sicuramente, ha verificato che i suoi requisiti tecnici non sono quelli utili alla OG1. L’attestato Soa non è acquistabile a piacimento, ma deriva esattamente e matematicamente dai requisiti maturati dall’ impresa negli ultimi 10 anni: Se tali requisiti non rispecchiano l’attestazione sperata, è perché sono diversi da quelli necessari . La categoria OS7 non è una categoria minore, ma invece una categoria specialistica, che ultimamente anzi, ricopre spesso la posizione di categoria prevalente richiesta nei bandi di Gara.
L’organismo Soa a cui mi sono rivolto mi ha fatto pagare l’attestato completamente anche se non ho ottenuto l’Attestato (a causa sentenze di condanna). Posso citarlo per danni?
Il suo Organismo Soa e’ tenuto a motivare i motivi del diniego dell’Attestazione Soa. Sicuramente si sarà trattato di motivi validi e imprescindibili. E’ molto difficile che lei non fosse a conoscenza delle sue e proprie sentenze di condanna penali presenti sul suo casellario giudiziale. Onestamente, se lei è mai stato in un tribunale penale, se lo dovrebbe ricordare…. A volte si pensa che le condanne vadano in prescrizione, invece, finché non interviene un Avvocato a chiederne la cancellazione, rimangono li per tutta la vita, e sono visibili da ogni Stazione appaltante e da Ogni Organismo Soa: il suo consulente avrebbe dovuto metterla a corrente di ciò. Le sconsigliamo di citare per danni un Organismo Soa: essi agiscono esclusivamente secondo le indicazioni dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Nonostante la mia impresa avesse certificati lavori telematici già inseriti,e per le cifre utili secondo i requisiti tecnici, l’Organismo Soa non ha ritenuto di potermi attestare.
Premesso che il suo Organismo dovrebbe spiegarle il motivo preciso per cui non le ha rilasciato l’Attestato, possono essere subentrate una serie di incongruenze anche sui Certificati Esecuzione Lavori Telematici già pubblicati: ad esempio , le categorie sul certificato lavori non sono corrispondenti alle categorie del Bando, oppure la natura del lavoro non rispecchia la categoria Bandita dalla Stazione Appaltante. Un valido Consulente avrebbe potuto preliminarmente controllare i certificati lavori in suo possesso e i relativi Bandi o determinazioni pubbliche.
Ho effettuato sempre interventi classificabili come Servizi”, motivo per cui le stazioni appaltanti non mi emetto il Certificato di Esecuzione lavori. Come posso fare?
Purtroppo, se da un lato classificare un appalto come servizio le permette di svolgere l’appalto anche se non in possesso di Attestato Soa, dall’altro questo comporta di non poter ottenere il Certificato Esecuzione Lavori, che e’ il documento piu’ importante di tutta l’istruttoria Soa, Tuttavia, fino a 150.000 euro di importo, anche un impresa non Qualificata Soa può partecipare a qualsiasi appalto. Un valido Consulente Soa può supportarla in questo.
La mia impresa ha debiti tributari oltre i 5.000 euro; il mio consulente soa mi ha detto che finché non rateizzo non posso procedere all’ attestazione. Inoltre ho il DURC negativo
Il suo consulente ha ragione; debiti tributari oltre i 5.000 euro non in corso di rateizzazione, per l’impresa, sono ostativi al rilascio dell’Attestazione: inoltre, una Stazione appaltante, potrebbe in ogni momento chiedere il certificato dei Carichi tributari, e se si presentano debiti oltre i 5.000 euro, può non pagarla. Si affidi a un valido commercialista per ottenere quanto prima la rateizzazione, e in automatico, il DURC le sarà rilasciato positivo.
Un Rup di una stazione Appaltante, si è rifiutato di emettere un certificato lavori telematico. Il mio Organismo gli ha fatto fare la sanzione dall’Anac. Ora il Rup si è messo contro di noi.
Un RUP (un funzionario pubblico che svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in una gara di appalto) che si rifiuta di inserire un certificato di esecuzione lavori telematico, è passibile di sanzione da parte dell’ANAC , su segnalazione dello Stesso Organismo Soa. Se si rifiuta di inserire un certificato telematico, il Rup deve inviare una pec all’Organismo spiegando i motivi per cui si rifiuta. Il suo Organismo Soa ha fatto soltanto ciò che l’ANAC obbliga di legge a fare: è il Rup ad aver mancato un obbligo di Legge ben preciso (pubblicato in G.U.)
La OG11 e’ la categoria soa piu’ complicata da ottenere, poichè per averla, bisogna dimostrare di aver eseguito contemporaneamente nello stesso cantiere, sia lavori elettrici (Os30) che termici e di condizionamento (Os28) che idrici sanitari e antincendio (OS3), e inoltre, averli eseguiti in percentuali ben definite. Le consigliamo pero’ di non ostinarsi sulla Og11, poichè , in seguito a questa importante modifica del Regolamento attuata qualche anno fa, anche le Stazioni appaltanti non possono arbitrariamente emettere un bando in OG11 soltanto perche’ sono impianti elettrici: per essere classificato come Og11 un bando deve riportare tutte e tre le categorie specialistiche che compongono le categorie. Quindi, ultimamente sono piu’ presenti bandi nelle specialistiche che non nella Generale Og11.
Il consulente Soa, se opportunamente preparato, non promette mai l’attestazione, poiché e’ sempre l’organismo Soa che svolge l’istruttoria, e gli eventi di un ‘istruttoria soa sono spesso imprevedibili. Un buon Consulente però, è in grado di porle tutte quelle domande e di visionare tutti i documenti, per un valido esame dei requisiti in maniera preliminare. Forse il suo referente è stato solo un segnalatore o un promotore, oppure semplicemente non l’ha seguita abbastanza.
Ogni documento consegnato dall’impresa cliente all’Organismo di Attestazione, viene controllato, prevalentemente attraverso una controverifica presso i Terzi che hanno firmato o emesso il documento stesso. Ad Esempio, un titolo di studio, viene “inviato a verifica” presso l’Istituto scolastico che l’ha rilasciato, oppure un certificato di Esecuzione Lavori viene “inviato a verifica” presso il committente e il direttore lavori che l’ha sottoscritto, oppure un Titolo Autorizzativo viene “inviato a verifica” presso il Comune o la Stazione appaltante che l’ha emesso. Se durante l’istruttoria Soa uno di questi processi di verifica non ha esito positivo, l’impresa rischia una segnalazione presso L’Autorità Nazionale Anticorruzione di Falso in Atto pubblico (procedimento in gergo detto “Comma Ter”).
Con l’attenuarsi delle pratiche basate sulle cessioni, di cui al punto precedente, ha preso piede la disciplina dell’Avvalimento, ovvero di quella possibilità, per l’impresa che non abbia ancora maturato i requisiti soa, di partecipare ugualmente a un Bando di Gara, facendosi “prestare” l’Attestato da una impresa qualificata (dietro una Royalty); tale disciplina e’ consigliabile attuarla soltanto con imprese che si conoscono molto bene, poiché, dal punto di vista legale, entrambe le imprese sono solidamente responsabili sotto tutti i punti di vista, per tutta la durata del cantiere. Con il nuovo DPR 50/2016, e’ stata preclusa la possibilità di avvalersi di terza impresa, per le categorie Super-specialistiche (impiantistiche e appartenenti a lavori su Beni tutelati).
Il suo Organismo sicuramente le ha dato una spiegazione valida. La spiegazione probabilmente è nel fatto che la categoria Og11, sempre con il DPR 207/2010, ha variato i suoi parametri, ovvero, per ottenerla, bisogna dimostrare quasi il doppio dei requisiti tecnici che invece erano validi fino all’ entrata a in vigore del DPR 207/2010.
Il suo consulente, sicuramente, ha verificato che i suoi requisiti tecnici non sono quelli utili alla OG1. L’attestato Soa non è acquistabile a piacimento, ma deriva esattamente e matematicamente dai requisiti maturati dall’ impresa negli ultimi 10 anni: Se tali requisiti non rispecchiano l’attestazione sperata, è perché sono diversi da quelli necessari . La categoria OS7 non è una categoria minore, ma invece una categoria specialistica, che ultimamente anzi, ricopre spesso la posizione di categoria prevalente richiesta nei bandi di Gara.
Il suo Organismo Soa e’ tenuto a motivare i motivi del diniego dell’Attestazione Soa. Sicuramente si sarà trattato di motivi validi e imprescindibili. E’ molto difficile che lei non fosse a conoscenza delle sue e proprie sentenze di condanna penali presenti sul suo casellario giudiziale. Onestamente, se lei è mai stato in un tribunale penale, se lo dovrebbe ricordare…. A volte si pensa che le condanne vadano in prescrizione, invece, finché non interviene un Avvocato a chiederne la cancellazione, rimangono li per tutta la vita, e sono visibili da ogni Stazione appaltante e da Ogni Organismo Soa: il suo consulente avrebbe dovuto metterla a corrente di ciò. Le sconsigliamo di citare per danni un Organismo Soa: essi agiscono esclusivamente secondo le indicazioni dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC)
Premesso che il suo Organismo dovrebbe spiegarle il motivo preciso per cui non le ha rilasciato l’Attestato, possono essere subentrate una serie di incongruenze anche sui Certificati Esecuzione Lavori Telematici già pubblicati: ad esempio , le categorie sul certificato lavori non sono corrispondenti alle categorie del Bando, oppure la natura del lavoro non rispecchia la categoria Bandita dalla Stazione Appaltante. Un valido Consulente avrebbe potuto preliminarmente controllare i certificati lavori in suo possesso e i relativi Bandi o determinazioni pubbliche.
Purtroppo, se da un lato classificare un appalto come servizio le permette di svolgere l’appalto anche se non in possesso di Attestato Soa, dall’altro questo comporta di non poter ottenere il Certificato Esecuzione Lavori, che e’ il documento piu’ importante di tutta l’istruttoria Soa, Tuttavia, fino a 150.000 euro di importo, anche un impresa non Qualificata Soa può partecipare a qualsiasi appalto. Un valido Consulente Soa può supportarla in questo.
Il suo consulente ha ragione; debiti tributari oltre i 5.000 euro non in corso di rateizzazione, per l’impresa, sono ostativi al rilascio dell’Attestazione: inoltre, una Stazione appaltante, potrebbe in ogni momento chiedere il certificato dei Carichi tributari, e se si presentano debiti oltre i 5.000 euro, può non pagarla. Si affidi a un valido commercialista per ottenere quanto prima la rateizzazione, e in automatico, il DURC le sarà rilasciato positivo.
Un RUP (un funzionario pubblico che svolge il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento in una gara di appalto) che si rifiuta di inserire un certificato di esecuzione lavori telematico, è passibile di sanzione da parte dell’ANAC , su segnalazione dello Stesso Organismo Soa. Se si rifiuta di inserire un certificato telematico, il Rup deve inviare una pec all’Organismo spiegando i motivi per cui si rifiuta. Il suo Organismo Soa ha fatto soltanto ciò che l’ANAC obbliga di legge a fare: è il Rup ad aver mancato un obbligo di Legge ben preciso (pubblicato in G.U.)